95047.it Il dispositivo è recentissimo e risale allo scorso 23 settembre. Il giudice del Lavoro (verrebbe da dire, anche lui) ha riconosciuto che i lavoratori dell’Ipab “Salvatore Bellia” di Paternò hanno diritto a riscuotere i propri crediti. Il riconoscimento del giudice arriva a proposito dell’opposizione che era stata inoltrata al decreto ingiuntivo. Tuttavia, si tratta solo di un riconoscimento “parziale”: per i lavoratori difesi dal legale Salvatore Mirenna, infatti, il recupero è di “sole” otto mensilità sulle 34 che spettano ai dipendenti. Come e se verranno liquidate, le otto mensilità, è un’altra questione ancora.
Di seguito, vi riportiamo la parte conclusiva della sentenza pronunciata dal Giudice del lavoro:
“Va rimarcato che, a fronte delle allegazioni di parte opposta (che vanno qualificate come allegazioni di inadempimento della prestazione a carico del datore di lavoro), nessun elemento di prova è stato fornito dal datore di lavoro, il quale non ha assolto l’onere, sullo stesso gravante, di dimostrare l’avvenuto pagamento o l’impossibilità dell’adempimento per cause a lui non imputabili.
In particolare, diversamente da quanto ritenuto da parte opponente, la prova dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni relative ai mesi de quibus non emerge dal modello CUD 2014 prodotto da parte opposta ma privo della sua sottoscrizione (analogamente alle buste paga prodotte in atti).
Come detto, secondo i principi dell’inadempimento, provato il titolo e allegato l’inadempimento da parte del lavoratore, sarebbe stato onere del debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, C. Cass. S.U. 13533/2001).
Alla stregua di quanto esposto, considerato che l’ammontare delle somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto è solo genericamente contestato da parte opponente ed emerge altresì dalla documentazione in atti di provenienza datoriale, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, l’opposizione sia infondata e vada rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo”.