PATERNÒ, SENTENZA TAR SU APERTURA SCUOLE. NOTA DEL LEGALE DEI RICORRENTI

Quale difensore e su espresso mandato dei ricorrenti nel ricorso n. 87/2021, proposto da un gruppo di genitori di alunni della scuola primaria di Paternò innanzi al TAR Catania Sez. III^ avverso l’Ordinanza n. 7, emessa dal Sindaco di Paternò in data 17.01.2021, avente ad oggetto: “Chiusura scuole statali primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia, di pertinenza comunale, per sanificazione locali, con proseguimento della didattica digitale integrata”, a fronte dell’interesse suscitato dalla vicenda, ritengo opportuno informare la stampa che il suddetto ricorso è stato definito con sentenza breve ex art. 60 C.P.A. n. 455/2021, pubblicata in data 11.02.2021.
Il TAR ha testualmente statuito che “Il ricorso risulta improcedibile in quanto il provvedimento impugnato ha esaurito i suoi effetti…”, e ciò anche nell’ottica di evitare “ lo svolgimento di un’attività giurisdizionale che, senza alcuna obiettiva utilità, impedisca la più sollecita ed economica definizione del giudizio.”

E in effetti grazie al Decreto cautelare n. 63 del 19.01.2021 emesso dal Presidente del medesimo TAR Sez. III^, l’Ordinanza in oggetto è stata sospesa e l’Amministrazione ha ottemperato ripristinando la didattica in presenza a far data dal 20.01.2021.
In buona sostanza, come sempre accade in situazioni come quella che ci ha occupato, in cui i tempi di azione sono ristrettissimi in ragione della tempistica imposta dal medesimo provvedimento impugnato, in specie 5 giorni di sospensione dell’attività didattica in presenza, il risultato ovvero la vittoria nella causa si giocano tutte sulla fase cautelare, nella quale i ricorrenti hanno, in specie, ottenuto l’utilità richiesta, proprio quella per cui hanno proposto il ricorso, ossia il ripristino della didattica in presenza per i loro figli.

Ottenuta tale importante ed essenziale vittoria, il merito del ricorso non si palesa in effetti sorretto da interesse della stessa entità , posto che l’interesse primario è stato già soddisfatto e la definizione nel merito non apporterebbe alcuna ulteriore utilità pratica ai ricorrenti.
Proprio per questo il TAR ha ritenuto, quindi per ragioni di economia processuale, di non dover impiegare ulteriori energie a pronunciarsi più dettagliatamente sul merito della questione, avendo in ogni caso stigmatizzato in sede cautelare, cioè nel Decreto 63/2021 del 19.01.2021 l’assenza di idonea motivazione, di congrua istruttoria e di ponderato bilanciamento degli interessi nell’ordinanza impugnata.

L’unico interesse residuante per i ricorrenti poteva essere quello relativo alla condanna del Comune soccombente alle spese processuali che, tuttavia, il TAR, con una statuizione quanto meno opinabile, ha ritenuto di non dover comminare “tenuto conto della particolarità della controversia e delle ragionevoli perplessità che l’attuale situazione epidemiologica può aver ingenerato, sia in punto di fatto che in relazione alla normativa emergenziale che ne è scaturita”.

Non vi è, perciò, dubbio sul fatto che, per un verso, si sia perfettamente raggiunto lo scopo che i ricorrenti si erano prefissati ossia quello di restituire ai propri figli non solo un diritto, quello alla didattica in presenza, ma altresì una visione di speranza correlata alla possibilità di superare, con l’approccio giusto, il disagio e le paure ingenerati da questo particolare momento storico; per l’altro verso non vi è dubbio che la decisione del Tar si colloca nelsolco di quelle pronunce che, durante la pandemia, hanno contribuito a tracciare gli argini entro i quali deve muoversi una corretta e legittima attività amministrativa, che non potrà prescindere, anche per il futuro, da una congrua e ragionevole motivazione in ordine al proprio operato ovvero alla ponderazione degli interessi in gioco, in un’ottica di sempre maggiore vicinanza e trasparenza verso i cittadini.

Avv. Fiorella Russo