L’Aula del Senato ha approvato la fiducia posta dal governo al ddl che introduce il reato di omicidio stradale. I voti a favore sono stati 149, 3 i contrari e 15 gli astenuti.
L’obbligo di arresto in flagranza – L’obbligo di arresto in flagranza per i pirati della strada che uccidono al volante scatterà solo quando il guidatore sarà trovato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di droghe. In questi casi è previsto l’arresto da 8 a 12 anni. Resta invece la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base. Il testo approvato in commissione prevedeva sempre l’obbligo di arresto in flagranza per il reato l’omicidio stradale ed era facoltativo per le lesioni personali stradali.
La sanzione può arrivare fino ai 18 anni di carcere– Nei casi più gravi la sanzione può arrivare fino a 18 anni in caso di omicidio stradale di più persone. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).
Stretta anche per le lesioni – L’ipotesi di base rimane invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
Norme specifiche per chi guida mezzi pesanti – L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. Le sanzioni vengono aumentate anche per chi si dà alla fuga dopo aver causato un incidente.
Aumento di pena per chi non presta soccorso – Se il conducente si allontana senza prestare soccorso scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E’ inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti.
Pena diminuita se l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima – La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni).
Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione.
Previsto il prelievo coattivo di campioni biologici di Dna su ordine del giudice o del pm, nel caso in cui il ritardo degli esiti possa determinare negativamente il risultato delle indagini.
Fonte: Tgcom.it