CORONAVIRUS, RANDAZZO DIVENTA ZONA ROSSA

Dopo Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, Mezzojuso (Palermo) e Galati Mamertino (Messina), Randazzo, in provincia di Catania e’ la quarta ‘zona rossa’ istituita in Sicilia.

Novantasette casi positivi al Covid accertati attraverso il tampone molecolare e altri sessanta con quello rapido: un vero cluster territorializzato e’ stato individuato a Randazzo . Per questo motivo, da domani, lunedì’ 19 ottobre, alle 9, nel Comune etneo scatterà’ la ‘zona rossa’. Un provvedimento preso dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del coronavirus. L’ordinanza, appena firmata, resterà’ in vigore fino alle 24 del 26 ottobre.

In particolare nella cittadina  sara’ vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessita’ e motivi di salute, ma anche per l’acquisto o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessita’ (per una sola volta al giorno). La principale modalita’ di lavoro sara’ lo smart-working, con la promozione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti. Stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, cosi’ come ai servizi dell’infanzia. Una decisione, quest’ultima, legata anche alla presenza di alcuni contagi tra i ragazzi che frequentano la scuola a Randazzo, ma sono residenti in altri Comuni del comprensorio. Chiusi pure musei, biblioteche e luoghi di cultura, inoltre saranno vietati banchetti e feste private di qualunque tipo. Sospesi anche tutti gli eventi sportivi (incluse le attivita’ di allenamento), le manifestazioni culturali, ludiche e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche). Stop pure alle cerimonie civili e religiose – a eccezione dei funerali a cui potranno partecipare massimo 15 persone – e ai mercati. All’interno degli esercizi commerciali sara’ consentito l’accesso a una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Sono, comunque, consentiti l’asporto e la vendita al domicilio, sempre all’interno del territorio comunale. Sara’ possibile transitare per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, e’ consentita la circolazione dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nel Comune esclusivamente per garantire le attivita’ necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonche’ per le attivita’ imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purche’ condotti a titolo individuale.

L’ORDINANZA

a) divieto di circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute, ovvero per l’acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità per una sola volta al giorno;
b) elezione a principale modalità di lavoro dello smart working e promozione, da parte dei datori
di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti;
c) isolamento domiciliare obbligatorio per soggetti accertati positivi al contagio da Covid-19, anche se asintomatici;
d) isolamento domiciliare fiduciario per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° e attivazione sorveglianza sanitaria da parte del medico curante;
e) sospensione di tutti gli eventi sportivi, incluse le attività di allenamento;
f) sospensione di tutte le manifestazioni culturali, ludiche, sportive e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche, ecc.);
g) sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, ad eccezione delle cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti;
h) sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia e delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, con attivazione della c.d. “didattica a distanza”;
i) contingentamento per l’accesso agli esercizi commerciali, consentito a una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentiti l’asporto e la vendita al domicilio sempre all’interno del territorio comunale;
j) chiusura di musei, biblioteche e luoghi di cultura;
k) sospensione dei concorsi pubblici (salvo quelli per personale sanitario);
l) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
m) divieto di banchetti e feste private di qualunque tipo;
n) chiusura dei mercati.

2. E’ consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività  necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purché condotti a titolo individuale.

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