Anche per il 2016 è possibile richiedere il ‘bonus bebè’, così come confermato dall’ultima legge di Stabilità. Il cosiddetto assegno di natalità, ricorda lo Studio Cataldi, è previsto per ogni figlio nato o adottato tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Ne hanno diritto i figli di cittadini italiani o comunitari oppure i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia.
L’importo è di 960 euro che viene suddiviso in rate mensili
La domanda va presentata dal genitore convivente con il bambino
L’assegno è corrisposto direttamente dall’Inps. La domanda va presentata dal genitore convivente con il bambino, anche affidatario, e inviata esclusivamente in via telematica attraverso il sito web dell’istituto previdenziale (www.inps.it). Se non si è in possesso di un Pin dispositivo e di credenziali d’accesso al portale, sarà possibile affidarsi al patronato di zona oppure contattare il Contact Center Integrato tramite il numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).
Il bonus non dovrà essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi
Laddove si sia in possesso dei requisiti necessari, la domanda per il bonus – che non è soggetto a tassazione e quindi non dovrà essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi – potrà essere presentata dal giorno successivo alla nascita del figlio o al suo ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione, e comunque entro 90 giorni da tale data.
Chi percepisce la maternità ha anche diritto al bonus bebè?
ED IO PAGO !!